Per le attività di spettacolo è necessario emettere dei biglietti validi fiscalmente attraverso l’uso di una biglietteria automatizzata.
La definizione di cosa siano da considerare “attività spettacolistiche” ci arriva dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, in particolare dall’allegata tabella C, che riportiamo qui di seguito.
- Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
- spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
- esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
- spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia misicale, rivista; concerti vocali strumentali, attivita’ circensi e dello spettalcolo viaggiante (spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti);
- mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinimatografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari;
- prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.
Per quanto riguarda il punto 3, relativo alle esecuzioni musicali, è importante notare che sia da considerarsi come spettacolo solo se la musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50% della durata dell’evento. In caso contrario, infatti, l’evento è da considerarsi di tipo intrattenimento.
Per quanto riguarda il punto 6, relativamente alla diffusione televisiva con accesso condizionato, i corrispettivi sono certificati mediante rilascio di ricevuta fiscale prevista dall’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.
Se organizzi un evento di questo tipo, devi rivolgerti a un servizio di biglietteria automatizzata italiana.